Rendicontazione sui PAI, il mercato si prepara alla prima scadenza del 30 Giugno

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Mancano soltanto pochi giorni all’adempimento di uno degli obblighi più complessi imposti dalla Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Il 30 giugno 2023, le indicazioni in merito ai principal adverse impact (PAI) determinate dall’applicazione dei regulatory technical standard (RTS) definiti dal secondo livello del Regolamento europeo dovranno essere comunicati dai financial market participant con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 2022. Una sfida importante per il mercato e una prova per il sistema che è tenuto ad adattarsi alla definizione di nuovi modi per comunicare la sostenibilità.Il mercato non si è espresso in maniera univoca sul tema poiché, se da un lato i PAI impongono una disclosure ulteriore (molto utile agli investitori), dall’altro la non sempre facile reperibilità dei dati PAI fa sì che non ci siano ancora regole precise in merito, ed espone il mercato a interpretazioni diverse da parte dei singoli attori finanziari. Obiettivo dei PAI, spiega a FundsPeople Ludovico Buffo, ESG product specialist di MainStreet Partners, “è indicare i criteri di sostenibilità avversi insiti nell’investimento in una società e, a livello aggregato, di un fondo”. L’esperto sottolinea come si tratti di una “prima volta nella storia” per questo obbligo normativo. In passato, dice Buffo, “si è assistito a un’attività molto disorganizzata: alcune società riportavano degli indicatori riferiti principalmente al fattore ambientale (la E degli ESG, ndr.), mentre l’introduzione dei PAI sulla parte Social (la S) è più recente, e presenta difficoltà oggettive”, il riferimento va alla mancanza non soltanto di dati storici, ma anche di omogeneità nel mercato.

Considerare i PAI

“Inoltre dalle istituzioni europee non arriva una linea ben definita su come considerare e gestire i PAI”, continua Buffo sottolineando come l’attuale normativa “si limiti a indicare le definizioni di PAI”. Tuttavia, chiarisce, “le autorità UE hanno già tracciato un perimetro all’interno del quale possono muoversi gli attori finanziari” con la definizione di 64 indicatori PAI, di cui 18 soggetti a “disclosure obbligatoria” (mentre gli altri 46 possono essere comunicati su base volontaria, con eccezione di un indicatore ambientale e un indicatore sociale opzionali).  Tra i primi rientrano i livelli di emissioni di CO2, l’esposizione ai combustibili fossili e le misurazioni sulla quantità di rifiuti tossici generata. Sono poi obbligatori anche alcuni indicatori sociali (come quelli relativi al rispetto dei diritti umani in base alle indicazioni dello UN Global Compact e dell’OCSE, o alla gender diversity) e di governance. “A metà aprile su mandato della Commissione europea le ESAs (Esma, Eiopa ed Eba, ndr.) hanno poi pubblicato un consultation paper sulla revisione degli RTS di SFDR. Nella consultazione si chiarisce anche il significato del concetto di ‘do you consider PAI’, indicando che se un asset manager di un fondo dichiara di considerarli non occorre che faccia soltanto un reporting, ma si impegni a integrarli nel processo di investimento”.

Non c’è l’espressione di un obbligo, insomma, ma una serie di indicazioni “di indirizzo”. Il tema, ovviamente ha dei riflessi immediati sulla definizione dei fondi articolo 8 e articolo 9 SFDR, dal momento che “la quasi la totalità dei fondi articolo 9 considera i PAI, mentre tra i fondi articolo 8 la percentuale sfiora il 90% (resta quindi ancora una quota di fondi articolo 8 che non considera gli indicatori)”.

L’analista rimanda ancora una volta alla consultazione avviata dalle ESAs (i cui termini scadono il 4 luglio 2023) in cui, tra i diversi punti posti in esame, emerge “l’estensione dell’elenco degli indicatori ‘sociali universali’ per la divulgazione dei PAI” oltre al perfezionamento del “contenuto di altri indicatori dei PAI e le rispettive definizioni, le metodologie applicabili, le formule di calcolo e la presentazione della quota di informazioni derivate direttamente dalle società partecipate, dagli enti sovrani, dalle società sovranazionali o dagli asset immobiliari”. Questo significa che è necessario “prendere il dato PAI e integrarlo nel processo di costruzione e design del portafoglio”, rimarca Buffo. Certo, gli approcci per l’implementazione ex ante possono essere differenti, e questo si riconnette anche al grado di obbligatorietà o meno dell’indicatore.

Dove si muove il mercato

Nel frattempo il “mercato si muove” per applicare gli indicatori negli ambiti in cui sono presenti più dati. “Ovviamente – continua Buffo – l’applicazione di maggiori restrizioni al portafoglio riduce l’universo investibile. Ma occorre tenere a mente che, mentre la due diligence ex ante è a discrezione del gestore, il reporting ex post è obbligatorio”. Tali considerazioni sono fondamentali per chiunque gestisca prodotti finanziari ESG che si basano sull’attività di selezione dei fondi articolo 8 e 9. “Un fund selector o un multi-manager possono trovarsi di fronte a due PAI report in cui la metodologia applicata è differente e devono valutare come i PAI considerati ex-ante nella pre-contrattuale si evidenziano nel processo d’investimento”. Per questo motivo, “come MainStreet Partners abbiamo da mesi studiato tali tematiche per inserirle nel nostro processo di ESG rating in modo da poter strutturare una due diligence accurata che segua una prassi comune e dia indicazioni univoche ai partecipanti al mercato finanziario”.

La preparazione

Un ultimo dettaglio va proprio a indagare il grado di preparazione degli stessi attori del mercato. “Il mercato non è pronto al 100% a questa nuova rendicontazione”, sostiene l’esperto, che riporta, però, come si trovi oggi “più preparato nell’essere reattivo”. Un esempio è dato dalla riclassificazione dei fondi articolo 9 in articolo 8 operata negli ultimi mesi del 2022 (prima che entrasse in vigore la normativa SFDR di secondo livello). “Gli operatori stanno capendo che le dinamiche della regolamentazione ESG sono in divenire, qui non si tratta di esaminare la ‘completezza del dato’, quanto l’esistenza o meno del dato stesso”. Un esempio? “L’emissioni di sostanze nocive nell’acqua da parte di un’azienda o la disparità retributiva tra i generi non sempre sono informazioni già disponibili, e la loro assenza in molti casi rende difficile per l’operatore anche fare delle stime”. Il discorso, in definitiva, si ricollega anche alle altre normative in via di definizione a livello europeo, che impegneranno anche le imprese a fornire le informazioni al mercato (“il primo reporting NFRD sarà nel 2025”). Questo dà spazio a una dicotomia che si risolverà nel tempo. Una volta che l’informazione alla base (quindi da parte delle stesse aziende che compongono gli indici) sarà disponibile, fruibile e completa.

by Ludovico Buffo, ESG Product Specialist at MainStreet Partners